Etichettatura ambientale: un aggiornamento dell’obbligo di legge

Le normative in materia ambientale si evolvono contestualmente alle tecnologie, alla consapevolezza di ciò che ci circonda e alle esigenze di aziende e consumatori.

 

È di pochi mesi fa infatti l’introduzione del D.lgs. 116/2020 , un provvedimento atto a delineare i criteri per una corretta etichettatura degli imballaggi al fine di agevolarne lo smaltimento nella raccolta urbana dei rifiuti. 

 

Questo Decreto legislativo recepisce un regolamento sancito dalla Commissione Europea, ed è entrato in vigore il 26 settembre 2020.

 

Come spesso accade al momento dell’entrata in vigore di un provvedimento, le aziende hanno dovuto misurarsi con un testo che non rispondeva in modo esaustivo a tutte le particolarità che caratterizzano ogni declinazione produttiva dell’apparato industriale italiano, pertanto  sono stati sollevati numerosi quesiti agli enti competenti in materia, sia per poter adempiere correttamente alle direttive, sia per evitare di incorrere in sanzioni.

 

A tal proposito il governo ha sancito una proroga all’entrata in vigore del decreto, permettendo di fatto alle associazioni di categoria di dirimere ogni dubbio sul testo della legge.

 

Confindustria infatti, recependo la circolare emessa dal Ministero della Transizione Ecologica relativa alla proroga, chiarisce quanto segue:

 

  • Soggetti responsabili dell’obbligo di etichettatura: la disposizione prevede che i produttori di imballaggi siano i soggetti obbligati ad identificare il materiale di imballaggio. Tuttavia le informazioni previste sono condivise attraverso accordi contrattuali con l’utilizzatore dell’imballaggio (layout di stampa, grafica ecc.) pertanto l’obbligo di etichettatura ricade anche sugli utilizzatori degli imballaggi.

 

  • Imballaggi neutri, imballaggi da trasporto: vista la criticità di tipo economico e strutturale per la marcatura di imballaggi neutri, per quelli da trasporto e per gli imballaggi terziari (film plastici per palletizzazione, scatole in cartone ondulato ecc.) si stabilisce che il produttore può ottemperare all’obbligo di legge inserendo le informazioni sui documenti di trasporto (DDT).

 

  • Imballaggi di piccole dimensioni: su imballi di piccola dimensione (superficie principale minore di 25 cm2) è consentito l’utilizzo di soluzioni digitali (QR Code, codici a barre o informazioni su sito internet) che rendano possibile la corretta comunicazione al consumatore.

 

  • Imballaggi destinati all’esportazione: la circolare ministeriale chiarisce che l’obbligo è relativo soltanto agli imballaggi destinati al mercato nazionale, nonché prodotti, riempiti ed importati in Italia. Gli imballaggi destinati all’esportazione dovranno essere accompagnati da idonea documentazione che contenga le informazioni di composizione.

 

  • Strumenti digitali: è consentito privilegiare strumenti di digitalizzazione delle informazioni (QR Code, app, siti internet..) in coerenza con il processo di innovazione tecnologica.

 

Inoltre Confindustria chiarisce che gli imballaggi senza etichettatura conforme al D.lgs. prodotti prima dell’entrata in vigore della norma (1 gennaio 2022) potranno essere commercializzati fino ad esaurimento scorte.

 

Con queste note dunque le aree grigie del Decreto legislativo sono state chiarite, e grazie all’ausilio delle associazioni di categoria ogni azienda potrà operare in conformità con gli obblighi di legge.

 

Cartotecnica Jesina già dalla prima stesura si è mossa in tal senso allertando i propri clienti, iniziando di fatto una collaborazione costruttiva tra le agenzie grafiche e l’area Prestampa CJ per raggiungere un obbiettivo comune di miglioramento.

 

Un ulteriore passo verso un mercato sostenibile e attento alle esigenze dei consumatori.

 

 

 

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